Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1108 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito l’esposizione e la diffusione di due striscioni, entrambi non autorizzati e di contenuto offensivo e antisportivo, da parte della tifoseria organizzata della propria società, in occasione della gara di campionato di serie D, girone I, Trapani-La Fenice di Reggio Calabria, disputatasi in data 10.3.2024 presso lo Stadio Provinciale di Erice (TP); in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre e documentare alcun motivo ostativo;

F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta omissiva riconducibile al proprio Presidente e legale rappresentante p.t. come sopra indicata, sia per la condotta posta in essere dai propri sostenitori come descritta nel precedente capo di incolpazione;

Sezione: Le avversarie / Data: Gio 03 ottobre 2024 alle 18:55
Autore: Redazione / Twitter: @tuttopotenza
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