Le sanzioni determinate dal Giudice sportivo nei confronti dei tesserati e relativamente al girone C.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCOLINO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo usciva dall’area tecnica e lo spintonava, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
TOSCANO DOMENICO (CATANIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ZAURI LUCIANO (FOGGIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva dall’area tecnica protestando nei suoi confronti e tirava un pugno contro la propria panchina, in segno di protesta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in reazione ad una manata ricevuta, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo afferrava per il collo con la mano spingendolo con violenza a terra, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 1).
TASCONE SIMONE (FOGGIA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un provvedimento da parte dell’Arbitro, colpiva il calciatore avversario TRIBUZZI ALESSIO con la mano aperta sul braccio, provocando la reazione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DE RISIO CARLO (MONOPOLI) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario. D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA) per avere, dopo il fischio finale, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CASTELLANO FABIO (TURRIS) per avere, al 32° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente e pronunciava al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BERRA FILIPPO (BENEVENTO)
SIATOUNIS ANTONIOS (POTENZA)
PEREZ GANFORNINA FRANCISCO (TEAM ALTAMURA)
NDIAYE MAISSA CODOU (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BARONE LUMAGA MARIO (CAVESE)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco ed erano dirette verso gli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva alle spalle con la mano aperta e con notevole forza all’altezza della nuca, procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta dopo il termine della gara (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PEDICILLO LEONARDO (ACR MESSINA)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO (AVELLINO)
PERETTI MANUEL (CAVESE)
VITALE GAETANO (CAVESE)

Sezione: Calcio News / Data: Mar 11 febbraio 2025 alle 17:54 / Fonte: Lega Pro
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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