Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della settimana giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, FOGGIA, PERUGIA, PESCARA, PINETO, LATINA, LECCO, MONOPOLI, RIMINI, TEAM ALTAMURA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETÀ
AMMENDA € 3.000,00 FOGGIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze; 6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 6° e all’8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale; 2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l’annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l’uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per altre tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00 CROTONE
Per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprorevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 AUDACE CERIGNOLA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 CASERTANA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 BENEVENTO
Per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

Sezione: Calcio News / Data: Mar 11 febbraio 2025 alle 17:50 / Fonte: Lega Pro
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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