Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: " GARA DEL 21 GENNAIO 2025 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara di recupero della terza giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PINATO MARCO (BENEVENTO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)
VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
NOVELLA MATTIA (POTENZA)

Sezione: Primo Piano / Data: Mer 22 gennaio 2025 alle 20:08 / Fonte: Lega Pro
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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