Le decisioni del Giudice sportivo relative ai tesserati. Il rossoblu Erradi è stato diffidato.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA PATTI MATTEO (LATINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025
PAOLUCCI LUCA (ACR MESSINA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA MICALLO GIOVANNI (TRAPANI) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR) KRAPIKAS TITAS (ACR MESSINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300,00 DI AMMENDA STOPPA MATTEO (CATANIA) A) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio sul piede, senza provocargli conseguenze; B) per avere, mentre usciva dal terreno di gioco e rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto in quanto prendeva a calci con veemenza il podio porta palloni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto per la condotta sub B).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) EGHAREVBA DESTINY EFOSA (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FELICIOLI GIANFILIPPO (FOGGIA) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
PARODI GIULIO (FOGGIA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.
BASTI MATTEO (LATINA) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre il IV Ufficiale si trovava ancora sul terreno di gioco, gli si avvicinava e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (FOGGIA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, mentre usciva dal terreno di gioco, dopo essere stato sostituito, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari in quanto, in reazione ai fischi ricevuti da parte di quest’ultimi, poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
IERARDI MARIO (CATANIA)
LORETO CIRO (CAVESE)
BULEVARDI DANILO (MONOPOLI)
VALENTI BRUNO (MONOPOLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ERRADI BILAL (POTENZA)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 25 febbraio 2025 alle 18:58 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione
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