Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Marzo 2025 ha adottato le seguenti deliberazioni.

SOCIETÀ
AMMENDA € 2.500,00
CAVESE A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti della categoria dei giornalisti, ripetuto per 30 secondi. B) per avere alcuni suoi sostenitori (individuati nel numero di tre o quattro), posizionati nel Settore Tribuna Centrale Coperta, al 48° minuto del secondo tempo, proferito cori di espressione di discriminazione razziale, intonando i versi “hu hu hu” verso un calciatore di colore della squadra avversaria, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la condotta sub B) è connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato tre fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze; B) per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Centrale, al secondo minuto di recupero del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti [ivi compresa la antisportività del gesto sub B)], considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 52° del secondo tempo della gara, un petardo nel proprio Settore senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino e bruciato due seggiolini posti nel Settore Curva Nord (micro Settore E) loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 04 marzo 2025 alle 16:58 / Fonte: Lega Pro
Autore: Voceroca
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