È stato pubblicato il dispositivo con i motivi che hanno portato all'esclusione della Turris dal girone C del campionato di Serie C e che riportiamo integralmente.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente Gaetano Berretta – Componente (Relatore) Maurizio Lascioli – Componente Salvatore Priola – Componente Francesca Paola Rinaldi – Componente Claudio Sottoriva – Componente aggiunto Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore) Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 marzo 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 21280/779pf24-25/GC/gb del 5 marzo 2025, nei confronti del signor Antonio Piedepalumbo e della società SS Turris Calcio Srl, la seguente DECISIONE Il deferimento Con le note indicate in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:.

Il deferimento
Con le note indicate in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale: Proc. n. 21280/779pf24-25/GC/gb 1) il sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024- 2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 538pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale; 2) il sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; 3) la società S.S. Turris Calcio s.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024- 2025 del 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 538pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale. Proc. n. 21281/780pf24-25/GC/blp 1) il sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché delle ritenute Irpef per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024. Segnatamente per non aver provveduto al versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; - dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024-2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 537pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale; 2) il sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché delle ritenute Irpef per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024. Segnatamente per non aver provveduto al versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; - dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; 3) la società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, entrambi tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito dei procedimenti disciplinare iscritti al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024-2025 del 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 537pf24-25 definito con decisione n. 140/TFNSD-2024-2025 del 7.2.2025 del Tribunale Federale Nazionale.

La fase istruttoria
Proc. n. 21280/779pf24-25/GC/gb Con segnalazione del 27 febbraio 2025, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la società Turris Calcio S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti contrattuali dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., nonché al pagamento delle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti in favore di sei tesserati, così come previsto dalla medesima norma delle NOIF. L’organo di controllo allegava un memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva nel quale veniva evidenziato che oltre al mancato pagamento degli emolumenti in favore dei tesserati e delle rate in scadenza per gli incentivi all’esodo, la società sportiva, nel periodo di riferimento novembre 2024/gennaio 2025, avrebbe inoltre omesso di versare le relative ritenute Irpef e i contributi Inps, oltre alla rata in scadenza a gennaio 2025 di un piano di rateazione di contribuzione Inps. La Co.Vi.So.C. dava infine conto, richiamando le osservazioni già formulate con precedente comunicazione, che risultavano permanere le inadempienze relative al mancato versamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti contrattuali e sulle rate di incentivo all’esodo a valere sul bimestre settembre/ottobre 2024. L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, acquisiti via e-mail in data 27 febbraio 2025 e della Visura camerale della S.S. Turris Calcio S.r.l., aggiornata alla data del 7 febbraio 2025, si concludeva in data 28 febbraio 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l, del sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l. e della stessa società S.S. Turris Calcio S.r.l., a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate. Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non facevano pervenire memorie difensive. Il sig. Ettore Capriola chiedeva invece di essere sentito in audizione, che si teneva in data 5 marzo 2025. Il sig. Capriola dichiarava di rappresentare la società Sport & Leisure S.r.l. nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante con sede a Roma, proprietaria della Turris Calcio per averne acquistato il 100% del capitale sociale in data 15 luglio 2024. Dopo aver riferito che i pregressi mancati pagamenti sarebbero derivati da condotte negligenti dell’amministrazione della società sportiva, riferiva in particolare che alla data del 16 dicembre 2024 (scadenza del termine federale per i pagamenti relativi al bimestre settembre/ottobre 2024), la provvista necessaria sarebbe stata quasi interamente disponibile nel conto corrente bancario dedicato della società sportiva e che l’inadempimento sarebbe derivato dalla sopravvenuta notificazione di un pignoramento presso terzi che avrebbe determinato l’istituto di credito a stornare le disposizioni di pagamento che erano invero state già inoltrate. Un ulteriore pignoramento sarebbe stato inoltre notificato alla Lega Pro, con conseguente blocco dei contributi spettanti alla Turris Calcio. Con riguardo agli inadempimenti relativi alla scadenza federale del 17 febbraio 2025, riferiva che secondo quanto a sua conoscenza, la Turris Calcio avrebbe ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 19.02.2025, tre provvedimenti con i quali venivano estinte le procedure esecutive mobiliari attivate con i pignoramenti. Nonostante i provvedimenti risultino essere stati tempestivamente notificati sia dal Tribunale che dai creditori all’istituto di credito presso il quale risultava acceso il conto corrente destinato ai pagamenti, la banca non avrebbe provveduto a disporre nei tre giorni seguenti le liquidazioni (con valuta 17 febbraio 2025), determinando la cristallizzazione dell’inadempimento. Il sig. Capriola contestava inoltre di non aver mai avuto poteri di firma nell’ambito della gestione societaria, atteso che avrebbe esclusivamente rivestito la qualità di dirigente sportivo ai sensi dell’art. 21 delle NOIF in quanto rappresentante del socio, senza tuttavia poteri di amministrazione e gestione, in quanto l’organo amministrativo risulterebbe nominato, nella forma dell’Amministratore Unico, nella persona del sig. Piedepalumbo Antonio, in carica senza soluzione di continuità fin dalla costituzione della società nell’anno 2020. Dopo aver dichiarato che l’aggiornamento del Foglio Censimento 2024/2025 del 27 gennaio 2025 (nel quale risulta la modificazione del proprio ruolo dirigenziale) conterrebbe una sottoscrizione ritenuta dal medesimo sig. Capriola non apposta personalmente, riferiva inoltre di aver reperito, tra la documentazione istruttoria, anche un “verbale di assemblea del 24.01.2025” dal quale emergerebbe una delega conferita a suo nome per la rappresentanza della società sportiva. Secondo il sig. Capriola, tuttavia, tale conferimento risulterebbe privo di efficacia in quanto meramente enunciato e non deliberato. La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva di non dover accogliere le argomentazioni difensive profuse dal sig. Capriola e disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 5 marzo 2025. Proc. n. 21281/780pf24-25/GC/blp Con segnalazione del 27 febbraio 2025, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, emergeva che la Società Turris Calcio S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025 previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., al pagamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a sei tesserati; - dei contributi INPS per le mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; L’organo di controllo allegava alla comunicazione il medesimo memorandum riepilogativo delle pendenze della società sportiva già trasmesso unitamente alla comunicazione che determinava l’apertura del procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb, evidenziando quindi che oltre al mancato pagamento delle ritenute fiscali e contributive in scadenza nel periodo di riferimento novembre 2024/gennaio 2025, risultavano permanere le inadempienze relative al mancato versamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti contrattuali e sulle rate di incentivo all’esodo a valere sul bimestre settembre/ottobre 2024. L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa analisi dei Fogli censimento 2024/2025, della Visura camerale della S.S. Turris Calcio S.r.l., aggiornata alla data del 7 febbraio 2025, si concludeva in data 28 febbraio 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l, del sig. Ettore Capriola, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l. e della stessa società S.S. Turris Calcio S.r.l., a titolo sia di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS (in relazione all’attività posta in essere dagli amministratori), sia di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, CGS in relazione alle norme federali violate. Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non facevano pervenire memorie difensive. Il sig. Ettore Capriola formulava dapprima un’istanza di accesso agli atti e chiedeva di essere sentito in audizione, che si teneva in data 5 marzo 2025 e nella quale svolgeva le medesime difese già riferite nell’ambito della disamina del procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb. La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva di non dover accogliere le argomentazioni difensive profuse dal sig. Capriola e disponeva il deferimento dei soggetti destinatari della Comunicazione di Conclusione Indagini con atto depositato in data 5 marzo 2025.

La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza del 12 marzo 2025. Il sig. Antonio Piedepalumbo e la Turris Calcio S.r.l. non svolgevano attività difensiva. Il sig. Ettore Capriola, sia con riguardo al procedimento n.21280/779pf24-25/GC/gb, sia con riguardo al procedimento n.21281/780pf24-25/GC/blp depositava, in data 10 marzo 2025, una memoria difensiva nella quale ribadiva le argomentazioni già svolte in sede di audizione istruttoria in merito alle ragioni che avevano determinato il mancato ottemperamento ai pagamenti relativi agli emolumenti contrattuali, alle rate di incentivazione all’esodo e alle relative ritenute Irpef e contribuzioni Inps e contestava fermamente di aver rivestito, alla data della scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025, poteri di rappresentanza in seno alla società sportiva. Con successiva istanza depositata l’11 marzo 2025, il sig. Capriola rappresentava di aver domandato ed ottenuto di accedere a tutti gli atti del fascicolo giudiziale e poiché la visibilità del fascicolo digitale non risultava ancora ottenuta, chiedeva un rinvio della trattazione dei giudizi.

Il dibattimento
All’odierna udienza del 12 marzo 2025 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro D’Oria. Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti. In via preliminare il Tribunale ha dapprima disposto, per evidente connessione soggettiva e oggettiva sostanziale, la riunione dei procedimenti. Con separata ordinanza, ha poi stabilito di stralciare la posizione del sig. Ettore Capriola e, in accoglimento dell’istanza formulata dal medesimo in data 11 marzo 2025, ha rinviato la trattazione del giudizio relativo alla sua posizione all’udienza del 10 aprile 2025. L’Avv. D'Oria, si è riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Proc. n. 21280/779pf24-25/GC/gb - al sig. Antonio Piedepalumbo, mesi 4 (quattro) di inibizione; - alla società Turris Calcio S.r.l., punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza ed euro 5.000,00 di ammenda per la recidiva. Proc. n.21281/780pf24-25/GC/blp - al sig. Antonio Piedepalumbo, mesi 4 (quattro) di inibizione; - alla società Turris Calcio S.r.l., esclusione dal campionato di competenza ed euro 5.000,00 di ammenda per la recidiva.

La decisione
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia. Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.VI.So.C. compendiate nelle due segnalazioni del 27 febbraio 2025, è obiettivamente emerso, in assenza di contestazioni da parte della società deferita, che la Turris Calcio S.r.l. non ha provveduto, entro la scadenza federale del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei calciatori tesserati e la rata dell’incentivo all’esodo in favore di 6 tesserati per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024 e di gennaio 2025. In violazione dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F. La società ha inoltre omesso di versare le ritenute Irpef e i contributi Inps su tali somme. In violazione dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F. I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti. Il Tribunale accerta conseguentemente, con riguardo al mancato pagamento delle somme retributive e delle rate di incentivo all’esodo (proc. n.21280/779pf24-25/GC/gb), l’intervenuta violazione dell’art.33, comma 3, lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”. La violazione risulta aggravata dalla recidiva generica, atteso che questo Tribunale, con le decisioni n.97/2024-2025 (resa nei confronti del sig. Antonio Piedepalumbo ex art.127 CGS), n.107/2024-2025 e n.140/2024-2025 ha già accertato plurime violazioni delle norme a tutela della regolarità dei pagamenti delle ritenute Irpef e contributi Inps in favore dei tesserati con riguardo ai bimestri luglio/agosto 2024 e settembre/ottobre 2024. Con riferimento al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps in scadenza il 17 febbraio 2025, il Tribunale accerta che la violazione si è cumulata a quella già accertata dal Tribunale (sentenza n.140/2024-2025) in relazione ai mancati versamenti per il bimestre settembre/ottobre 2024 (che sulla base della comunicazione Co.Vi.So.C. non risultano onorati alla data del 17 febbraio 2025), con conseguente applicazione dell’art.33, comma 4, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del trimestre 1° 45 novembre‐31 gennaio e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i)”. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono perentorie, tassative e non derogabili. Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, sia al sig. Antonio Piedepalumbo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, sia alla stessa società S.S. Turris Calcio S.r.l., anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS. Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale reputa necessario, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, fissare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti del sig. Antonio Piedepalumbo in misura maggiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale, atteso che le violazioni si sono protratte per l’intero corso della stagione sportiva in assenza di prese di posizione da parte sua nell’ambito del ruolo rivestito di amministratore unico e hanno determinato un grave pregiudizio alla fluidità del campionato al quale risultava iscritta la Turris Calcio S.r.l.. In considerazione della gravità delle violazioni, la sanzione disciplinare viene fissata complessivamente in anni 3 (tre) di inibizione, come già recentemente statuito in vicenda sostanzialmente analoga. Con riguardo alla posizione della società Turris S.r.l., il trattamento sanzionatorio relativo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dall’art.33, comma 4, lett. e (mancato versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi alle mensilità del trimestre novembre‐ gennaio e a una di quelle precedenti) è direttamente previsto dall’art.8, comma 1, lett. i) del Codice di Giustizia Sportiva nell’esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. Per ciò che concerne il mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e dell’incentivo all’esodo entro il termine federale del 17 febbraio 2025, il trattamento sanzionatorio deve essere fissato in punti 2 di penalizzazione oltre ad un punto di penalizzazione per la recidiva, per un totale di punti 3 (tre) di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile. Sul punto il Tribunale, in coerenza con quanto già disposto nel precedente pronunciamento n.140/2024-2025, reputa non ammissibile la possibilità di irrogare la sanzione dell’ammenda per la recidiva come richiesto dalla Procura Federale, atteso che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva (art. 18, co. 1, CGS), debba essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione; - per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall'attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Sezione: Mondo Calcio / Data: Sab 15 marzo 2025 alle 21:49 / Fonte: TFN FIGC
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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