Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ARZIGNANO V., AUDACE CERIGNOLA, ASCOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CARPI, CAVESE, CROTONE, LECCO, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

AMMENDA € 500,00
AVELLINO 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 30° minuto del primo tempo, per circa quattro minuti due striscioni di circa 1 metro per 12 metri ciascuno, non autorizzati, contenenti una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 15 aprile 2025 alle 17:35 / Fonte: Lega Pro
Autore: Redazione
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