Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, LEGNAGO SALUS, LECCO, PERGOLETTESE, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori neiconfronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00 
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ACR MESSINA per avere: 1. una parte dei suoi sostenitori (il 70% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per un minuto circa, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. una parte dei suoi sostenitori (il 50% circa) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altri tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver  danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e per aver imbrattato i sanitari con scritte offensive nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 01 aprile 2025 alle 16:17 / Fonte: Lega Pro
Autore: rosc / Twitter: @tuttopotenza
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