In un comunicato il Tribunale Federale della FIGC ha motivato i motivi della decisione di escludere il Taranto dall'attuale campionato di serie C. La disposizione è lunga ma abbiamo preferito riportare il testo integrale per chi volesse anche approfondire l'intero iter.
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri: Carlo Sica - Presidente Antonella Arpini - Componente Giammaria Camici - Componente (Relatore) Francesca Paola Rinaldi - Componente Roberto Pellegrini - Componente Carlo Purificato - Componente aggiunto Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore) Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 marzo 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 20971/760pf24-25/GC/gb e n. 20980/767pf24-25/GC/gb, entrambi del 3 marzo 2025, nei confronti dei sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell, Maria Acquaviva, Massimo Giove, nonché della società Taranto FC 1927 Srl, la seguente DECISIONE
Con atto del giorno 3 marzo 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 00152/TFNSD/2024-2025 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale: 1. il sig. Salvatore ALFONSO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Salvatore Alfonso nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;" 2. il sig. Mark Colin CAMPBELL, all'epoca dei fatti institore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Mark Colin Campbell nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;" 3. la sig.ra Maria ACQUAVIVA , all'epoca dei fatti institrice dotata di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati;" 4. il sig. Massimo GIOVE, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Massimo Giove nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21-28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;" 5. la società Taranto F.C. 1927 s.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell, Maria Acquaviva e Massimo Giove, tutti tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale. Con altro distinto atto del giorno 3 marzo 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 00155/TFNSD/2024- 2025 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale: 1. il sig. Salvatore ALFONSO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024 e del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, dovuti a n. 3 tesserati; in scadenza nei mesi di novembre – dicembre 2024, dovuti a n. 2 tesserati; in scadenza nel mese di gennaio 2025 dovuti a n. 1 tesserato; - delle ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, L. 197/2022; - dei contributi INPS per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Salvatore Alfonso nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 536pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;"
2. il sig. Mark Colin CAMPBELL, all'epoca dei fatti institore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024 e del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, dovuti a n. 3 tesserati; in scadenza nei mesi di novembre – dicembre 2024, dovuti a n. 2 tesserati; in scadenza nel mese di gennaio 2025 dovuti a n. 1 tesserato; - delle ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, L. 197/2022; - dei contributi INPS per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Mark Colin Campbell nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 536pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;" 3. la sig.ra Maria ACQUAVIVA , all'epoca dei fatti institrice dotata di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024 e del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, dovuti a n. 3 tesserati; in scadenza nei mesi di novembre – dicembre 2024, dovuti a n. 2 tesserati; in scadenza nel mese di gennaio 2025 dovuti a n. 1 tesserato; - delle ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, L. 197/2022; - dei contributi INPS per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere;" 4. il sig. Massimo GIOVE, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere: "- della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, per le mensilità del bimestre settembre ed ottobre 2024 e del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento: - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, dovuti a n. 3 tesserati; in scadenza nei mesi di novembre – dicembre 2024, dovuti a n. 2 tesserati; in scadenza nel mese di gennaio 2025 dovuti a n. 1 tesserato; - delle ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nei mesi di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 relative al piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, L. 197/2022;
- dei contributi INPS per le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi INPS relativi alle rate in scadenza nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, relativi al piano di rateazione in essere; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Massimo Giove nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 536pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;" 5. la società Taranto F.C. 1927 s.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell, Maria Acquaviva e Massimo Giove, tutti tesserati dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. nell’ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21-28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 536pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale.
LA FASE ISTRUTTORIA
In data 24.02.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Co.Vi.So.C., pervenutale lo stesso giorno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 760pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.”. In data 25.02.2025, a seguito di analoga segnalazione della Segreteria Co.Vi.Soc. di pari data, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 767pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità del bimestre settembre e ottobre 2024 e del trimestre novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”. Con le due distinte comunicazioni di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che nella riunione del 24 Febbraio 2025, aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, “che la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF. Nello specifico, si segnala che la Società alla scadenza federale del 17 febbraio 2025: - non ha pagato gli emolumenti netti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025; - non ha pagato le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a due tesserati.” nonché che “la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non sembra avere ritualmente provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati; il tutto relativamente alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, e delle mensilità pregresse di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF. Nello specifico – in base alla documentazione disponibile ed agli accertamenti esperiti – è emerso che la Società alla scadenza federale del 17 febbraio 2025 non avrebbe ritualmente assolto agli obblighi di versamento di seguito elencati: 1. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 2. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 dovuti a due tesserati. 3. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 4. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nella mensilità di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato. 5. Ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022. 6. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 7. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 8. Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione in essere. Con riferimento agli adempimenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 si rappresenta che la Società in data il 19 febbraio 2025 ha depositato le quietanze dei modelli F24 relativi a versamenti eseguiti in data 17 febbraio 2025 (all.2). In tale occasione la Società ha formalmente impiegato in compensazione cosiddetta orizzontale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 taluni crediti d’imposta riferibili ad un diverso soggetto d’imposta e relativi a: - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d. lgs. n. 175/2014; - somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 175/2014. Al riguardo la Società, ugualmente il 19 febbraio 2025, ha depositato una scrittura privata (almeno apparentemente non oggetto di registrazione) attestante un accordo perfezionato in data 28 gennaio 2025 con la General Service S.r.l. (all. 3) nel cui ambito viene evocato esplicitamente l’istituto della surrogazione. Del pari è stato esibito il modello 770/2024 della medesima General Service S.r.l. da cui emergerebbe l’esistenza dei crediti di imposta oggetto di compensazione (all. 4). Alla luce delle peculiarità della situazione riscontrata, è stata integrata la specifica attività istruttoria previa formulazione di una richiesta di chiarimenti, in data 19 febbraio 2025, all’Agenzia delle Entrate (all.5), in forza del protocollo d’intesa in essere con la FIGC. In data 21 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate (all.6) ha comunicato che “le operazioni segnalate non sembrano ammissibili”, per le seguenti considerazioni: - i crediti d’imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi); - i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 citato, che non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria); - l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo ma come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019 escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante. In ultima analisi, secondo le indicazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate – al di là del contenuto dell’accordo con la General Service S.r.l. (cit. all. 3), la Società avrebbe estinto le proprie obbligazioni pecuniarie impiegando in compensazione crediti altrui (id est della menzionata General Service S.r.l. che avrebbe assolto il ruolo di vero e proprio accollante); e tale condotta sarebbe stata irrituale essenzialmente perché: - per un verso l’impiego dell’istituto dell’accollo nella fattispecie concreta non sarebbe ammesso dall’ordinamento tributario almeno secondo le modalità adottate dalle società interessate; - per altro verso, i crediti d’imposta della società accollante impiegati per l’eseguita compensazione risulterebbero di dubbia certezza ed esistenza in quanto (almeno formalmente) non documentati. Con riferimento invece ai punti 3, 4, 5 e 7 si rappresenta che la Società non ha provveduto ad alcun versamento. Inoltre, si segnala che – in base alla documentazione disponibile ed agli accertamenti esperiti –la Società alla scadenza federale del 17 febbraio 2025 non avrebbe ritualmente assolto agli obblighi di versamento relativi alle pregresse mensilità di settembre e ottobre 2024, di seguito elencate: 1. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2024. 2. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nella mensilità di ottobre 2024 dovuti a tre tesserati. 3. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2024. 4. Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di settembre e ottobre 2024 del piano di rateazione in essere. Con rifermento ai punti 1, 2, 3 e 4, si rappresenta che la società in data 19 febbraio 2025 ha depositato le quietanze dei modelli F24 versati in data 17 febbraio 2025 (cit. all.2) tramite compensazioni effettuate con presunti crediti d’imposta relativi a: - eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d. lgs. n. 175/2014; - somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 175/2014. In breve anche per quest’ultima tipologia di adempimenti la Società ha adottato una condotta del tutto analoga a quella in precedenza descritta e per la quale l’Agenzia delle Entrate (cit. all.6) ha partecipato gli elementi di criticità di cui si è dato conto in precedenza tanto in ordine alla concreta impiegabilità dei crediti d’imposta della General Service S.r.l. quanto circa la certezza e documentazione dei crediti stessi”. L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 25.02.2025 notificava ai Sigg.ri Salvatore ALFONSO, Mark Colin CAMPBELL, Maria ACQUAVIVA e Massimo GIOVE nonché alla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C.. La Società nominava il proprio difensore di fiducia e, previa acquisizione degli atti, chiedeva di essere audita. Tale incombente veniva espletato, in entrambi i procedimenti, in data 1.03.2025 mediante audizione dell’Avv. Simone Negro del Foro di Viterbo il quale, nell’interesse della propria rappresentata, depositava breve memoria nel procedimento 767pf24-25 ribadendo la correttezza dell’operato della propria rappresentata e chiedendo l’archiviazione del procedimento. Gli altri avvisati non svolgevano attività defensionale e la Procura Federale, ritenute le difese svolte dalla Società non idonee a modificare la posizione processuale della stessa e dei suoi tesserati, con distinti atti del giorno 3 marzo 2025, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
LA FASE PREDIBATTIMENTALE
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.03.2025 con riduzione dei termini a comparire e proroga del termine per il deposito di memorie difensive. Nessuna delle parti depositava memoria. All’udienza del 7.03.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale. Per la Società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. era presente l’Avv. Erminio Viti in sostituzione dell’Avv. Simone Negro. Nessuno per gli altri i deferiti. Preliminarmente il Collegio provvedeva a riunire il procedimento n. 00155/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 20980/767pf23-24/GC/blp, al procedimento n. 00152/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 20971/760pf24-25/GC/gb, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di opportunità. Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrati brevemente i deferimenti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: A) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 20971/760pf24-25/GC/gb: al Sig. Salvatore ALFONSO inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; al Sig. Mark Colin CAMPBELL inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; alla Sig.ra Maria ACQUAVIVA inibizione per mesi 3; al Sig. Massimo GIOVE inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; alla Società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre a euro 5.000,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva; B) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 20980/767pf23-24/GC/blp: al Sig. Salvatore ALFONSO inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; al Sig. Mark Colin CAMPBELL inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; alla Sig.ra Maria ACQUAVIVA inibizione per mesi 3; al Sig. Massimo GIOVE inibizione per mesi 4 in virtù della contestata recidiva; alla Società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. esclusione dal campionato della corrente stagione sportiva oltre a euro 5.000,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva. Prendeva poi la parola il difensore della Società deferita il quale, richiamato il contenuto delle note depositate innanzi alla Procura Federale, evidenziava la carenza dell’elemento soggettivo nel comportamento della deferita e quindi la mancanza di dolo.
LA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti contestati al TARANTO F.C. 1927 S.R.L . e ai suoi tesserati, a seguito delle due segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 24.02.2025, risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa per quanto attiene ai mancati pagamenti di cui al procedimento n. 760pf24-25 (emolumenti netti e incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025). L’omesso versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025, integra, senza ombra di dubbio, la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. L’omesso versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, relativamente alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025 nonché delle mensilità pregresse di settembre e ottobre 2024 integra, con altrettanta certezza, la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F. Con riguardo a tale ultima omissione, oggetto del procedimento della Procura Federale n. 767pf24-25, dalla nota della Co.Vi.Soc. del 25.02.2025 risulta che la Società avrebbe dovuto provvedere, entro la data del 16 Febbraio, poi slittata al giorno successivo cadendo, il termine originario, di domenica, ai seguenti specifici versamenti: “1. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 2. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 dovuti a due tesserati. 3. Ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 4. Ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nella mensilità di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato. 5. Ritenute Irpef relative alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022. 6. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2024. 7. Contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti ai tesserati per la mensilità di gennaio 2025. 8. Contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025 del piano di rateazione in essere”. Orbene, sempre da detta relazione risulta che i versamenti distinti dai numeri 3, 4, 5 e 7 sono stati completamente omessi mentre, con riguardo a quelli indicati con i numeri 1, 2, 6 e 8, la Società ha posto in essere una procedura di pagamento non consentita dalla legge. Tale procedura, alla luce delle quietanze dei modelli F24 depositate dalla Società in data 19 febbraio, relative a versamenti eseguiti in data 17 febbraio, e di un contratto di surroga sempre depositato in pari data, è consistita nel compensare i propri debiti con presunti crediti erariali di una società terza che si sarebbe quindi accollata i debiti del TARANTO nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Peraltro la compensazione ha interessato crediti e debiti fra loro disomogenei in quanto i debiti per ritenute Irpef e contributi INPS sarebbero stati assolti mediante pretesi crediti (della società accollante il debito) relativi a eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati e somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale. In merito alla correttezza di tale operazione, che, comunque, osserva il Collegio, avrebbe sanato l’esposizione debitoria solo in parte, la Co.Vi.Soc. ha ritenuto di dover acquisire il parere dell’Agenzia delle Entrate (cfr. nota del 21.02.2025 dall’Agenzia alla Co.Vi.Soc. allegata alla documentazione inviata da detta Commissione alla Procura Federale) che può riassumersi nei punti che seguono: 1 - i crediti d’imposta riconducibili alle due fattispecie sopra richiamate possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li ha maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi e non utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi); 2 - i crediti compensati maturati in capo alla General Service S.r.l. in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 indicato e prodotto, che non risulta presentato all’Agenzia delle Entrate (in quanto non rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria); 3 - l’articolo 8, comma 2, della L. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ammette, in ambito tributario, che il debito di un contribuente possa essere estinto da un soggetto terzo mediante l’istituto dell’accollo ma, come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, escludendo che il relativo pagamento possa essere effettuato utilizzando in compensazione i crediti dell’accollante. Proprio con riferimento a tale ultima considerazione, si riporta, testualmente, il tenore dei primi tre commi dell’art. 1 del D.L. 26/10/2019, n. 124 che così recitano: “1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. 3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge …”. In merito ai limiti della compensazione dei crediti dell’accollante con i debiti dell’accollato nell’ambito della surrogazione si è espressa più volte anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo esplicitando il principio che segue: “… la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina per l'accollante l'assunzione della posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario ma solo quella di obbligato in forza del titolo negoziale e non ricorrono, quindi, i presupposti della compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 non trattandosi di debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo, ex lege, al medesimo soggetto (Cass., sez. un. 28162 del 2008 ), come ritenuto da questa Corte ben prima che il legislatore, con il D.L. n. 124 del 2019, art. 1 comma 2 conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, ponesse il divieto, in caso di accollo di debiti tributari, di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante per il pagamento; …” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/12/2023, n. 35094). Alla luce di quanto sopra, ritiene, quindi, il Tribunale, che la Società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. debba rispondere di tutte le violazioni contestatele con i due deferimenti della Procura Federale da cui sono scaturiti i distinti procedimenti disciplinari, oggi riuniti. La responsabilità di tali omissioni è riconducibile a coloro che avevano, al 17 febbraio 2025, poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche se si fossero avvalsi di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbero direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto. Da ciò discende che la Società, in conseguenza dei comportamenti ascritti ai Sigg.ri Salvatore ALFONSO, Mark Colin CAMPBELL, Maria ACQUAVIVA e Massimo GIOVE, all’epoca dei fatti rispettivamente Amministratore Unico, Institori, il secondo e la terza, e Procuratore Speciale, tutti con poteri di rappresentanza della stessa, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3 lett. d) e comma 4 lett. e) del C.G.S che pone gli obblighi contestati nella nota Co.Vi.Soc. e nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale non possano essere integralmente condivise. Ciò, riguardo alla Società deferita, in considerazione del fatto che le stesse non risultano conformi a quanto disposto dall’art. 18 del CGS in tema di recidiva. Recita, infatti, la norma di riferimento “… alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni …”. Ritiene, infatti, il Tribunale, come già affermato più volte, che laddove la norma in esame prevede l’applicazione di “un aumento di pena”, il cosiddetto “aumento” debba essere conforme alla natura di quella che viene determinata come sanzione principale, con la conseguenza, a mero titolo esemplificativo, che se viene comminata un’ammenda, l’applicazione della recidiva non potrà comportare altra sanzione se non quella di un aumento dell’ammenda stessa e non certo una squalifica o un’inibizione. Dall’applicazione dell’enunciato principio discende che la Società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. dovrà essere sanzionata con un aumento di punti di penalizzazione, ove possibile, e non con l’ammenda. In considerazione della richiesta di esclusione dal campionato, formulata dalla Procura Federale in virtù del contestato art. 33, comma 4 lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, che il Tribunale ritiene di dover condividere come da dispositivo, alla luce delle reiterate condotte omissive poste in essere nel corso della corrente stagione sportiva, l’applicazione della recidiva e quindi l’aumento dei punti di penalizzazione sarà possibile solo con riferimento alla violazione di cui al primo procedimento dove i punti di penalizzazione dovranno essere quantificati in tre e non in due, da scontarsi nell’ambito del prossimo campionato cui la Società dovesse iscriversi o dovesse essere assegnata dal Consiglio Federale. Per quanto attiene la posizione dei tesserati Sigg.ri Salvatore ALFONSO e Massimo GIOVE, per ciascuno dei quali è stata richiesta, per ognuno dei due procedimenti, l’inibizione per mesi quattro compresa la contestata recidiva, il Tribunale ritiene adeguato quantificare la sanzione, aumentata in virtù della recidiva, in complessivi anni tre di inibizione ciascuno così determinata in conseguenza dalla gravità dei loro reiterati comportamenti che hanno condotto alla sanzione dell’esclusione della Società rappresentata dal campionato con conseguente sostanziale alterazione dell’attuale classifica del girone con incidenti effetti per alcuni degli altri sodalizi sportivi. Per quanto riguarda le posizioni del Sig. Mark Colin CAMPBELL e della Sig.ra Maria ACQUAVIVA, il cui comportamento, certamente incisivo, è da considerarsi meno grave rispetto a quello dei Sigg.ri ALFONSO e GIOVE, alla luce del ruolo societario ricoperto, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di anni uno di inibizione per il primo, cui è contestata la recidiva, e mesi sei di inibizione per la seconda scevra dalla contestazione della recidiva. Sanzioni come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Salvatore Alfonso, anni 3 (tre) di inibizione; - per il sig. Mark Colin Campbell, anni 1 (uno) di inibizione; - per la sig.ra Maria Acquaviva, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Massimo Giove, anni 3 (tre) di inibizione; - per la società Taranto FC 1927 Srl, esclusione dall'attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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