C'è anche l'Altamura tra le società sanzionate dal Giudice sportivo nei provvedimenti relativi all'ultima giornata che, per quanto riguarda le società riportiamo di seguito.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi, Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 17 e 18 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito si riportano.

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FOGGIA, SORRENTO, TRAPANI, TEAM ALTAMURA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 1.700,00
ACR MESSINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, numerosi oggetti (sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno) sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (circa il 75%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 30°, 31° e al 32° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni ripetuto in ciascuna delle circostanze per tre volte e per la durata di quindici secondi per ogni coro; 2. al 15° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per circa dieci secondi; C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 1.200 per le condotte sub A) e B), ritenuta la continuazione fra le stesse, e € 500 per la condotta sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna all’altezza della panchina avversaria, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, quattro bottigliette di plastica semipiene di cui due che cadevano sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze e così provocando la reazione del Sig. Raffaele Addamo. 2. nell’aver lanciato numerosi sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari, senza attingerli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare riprovevolezza della condotta sub 2., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

FOGGIA A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud e Curva Nord, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte; B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra, che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, considerata la particolare odiosità della condotta sub B) e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
TEAM ALTAMURA
per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’85%) posizionati nel Settore Ospiti, prima dell’inizio della gara, fischiato per l’intera durata del minuto di raccoglimento e intonato un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

AMMENDA € 500,00
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 40 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.)

Sezione: Mondo Calcio / Data: Mar 18 marzo 2025 alle 18:12 / Fonte: Lega Pro
Autore: Voceroca / Twitter: @tuttopotenza
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